Statuto

 

Art. 1
È costituita, con sede in Roma, la Confsal, la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori.
La Confsal è costituita da Organizzazioni Sindacali di lavoratori subordinati e non, dei disoccupati e degli inoccupati, dei pensionati, nonché dalle associazioni e dalle cooperative di cittadini italiani, europei ed extraeuropei, occupati e non, coordinate nel vertice unitario della Confederazione.
La Confederazione non ha fini di lucro.
La Confsal è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:

a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

La Confsal ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Art. 2
Autonomia e democrazia.

La Confsal è un’organizzazione autonoma, libera, democratica che definisce, nei confronti della vita politica e sociale, un proprio giudizio scevro da ogni condizionamento ideologico.
La Confederazione, richiamandosi ai principi della Costituzione repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell’impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.
Fondamento della vita democratica della Confsal sono la libera elezione delle cariche confederali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile.

Art. 3
Finalità.

Finalità della Confederazione sono la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana.
La Confsal realizza le finalità di cui al primo comma, anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative – Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi – nei settori della formazione/istruzione, dell’editoria, della previdenza, dell’assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa.
La Confsal promuove, altresì, la formazione professionale dei lavoratori.
La Confsal aderisce ad Organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell’autonomia e della democrazia, operano a livello comunitario, europeo ed extraeuropeo.

Art. 4
Durata, decadenza, incompatibilità e non cumulabilità delle cariche e del mandato.

Le cariche confederali negli organi deliberanti ed in quelli di controllo della Confsal durano quattro anni.
Le cariche confederali negli organi deliberanti, esecutivi e di controllo possono essere revocate da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione. Decadono comunque dalla carica coloro per i quali sia venuto meno il rapporto fiduciario della Organizzazione Sindacale che li ha espressi o l’adesione alla stessa.
Le cariche di Segretario generale, di Segretario regionale, di Segretario provinciale e di membro delle rispettive segreterie confederali sono incompatibili con il mandato parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con l’appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito.
Le cariche di Segretario generale, di Segretario regionale e provinciale della Confederazione non sono cumulabili tra loro.
Il Segretario nazionale, regionale e provinciale di una Organizzazione Sindacale non può rivestire né la carica di Segretario generale, nè di Segretario regionale, nè di Segretario provinciale della Confederazione. Si deroga dalla non cumulabilità solo nel caso in cui l’ elezione avvenga con la maggioranza qualificata dei due terzi dei rispettivi Consigli.
Il Segretario generale, i Segretari regionali e provinciali della Confederazione non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.
I membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri provinciali, regionali e nazionali non possono essere membri degli organi deliberanti ed esecutivi ai rispettivi livelli.

Art. 5
Convocazione degli organi.

Le modalità e i tempi della convocazione degli organi confederali sono disciplinati dal regolamento attuativo dello Statuto.
In ogni caso alla convocazione del Congresso ordinario nazionale, regionale, provinciale provvedono rispettivamente il Consiglio generale, il Consiglio regionale ed il Consiglio provinciale.
La convocazione dei Congressi straordinari sia generale che regionali ovvero provinciali è disposta con delibera approvata dai due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli.

Art. 6
Elettività delle cariche.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle procedure elettorali con la designazione negli organi confederali deliberanti e di controllo con un numero di rappresentanti in proporzione agli iscritti in base a quanto previsto nel regolamento dello statuto.
Per partecipare a pieno titolo alla vita confederale, il Consiglio sia generale che regionale che provinciale può procedere, fra un congresso e l’altro, con il voto favorevole dei suoi membri, alla integrazione negli organi deliberanti di un componente di nuove Organizzazioni Sindacali che entrano nella Confederazione.

Art. 7
Azione sindacale.

Gli organi statutari delle Organizzazioni Sindacali hanno potere deliberante su tutte le questioni che attengono agli aspetti della categoria che rappresentano e che non abbiano interconnessione con quelle di altre Organizzazioni Sindacali.
In caso di conflitto tra le Organizzazioni Sindacali interviene la Confederazione che, in assenza di accordo, adotta ogni opportuna determinazione.
Il Segretario Generale o un suo delegato può partecipare alle riunioni degli organi deliberanti delle Organizzazioni Sindacali.
Le deliberazioni degli organi statutari della Confederazione sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.
Le azioni sindacali di agitazione e di sciopero sono proclamate dalle singole Organizzazioni Sindacali per problemi di loro competenza e sono comunicate alla Confederazione che potrà deliberare iniziative di sostegno.
Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Confederazione e sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.
Le iniziative negoziali e la politica sindacale delle Organizzazioni Sindacali devono essere coerenti con la politica sindacale della Confederazione, la quale ne garantisce l’unitarietà .

Art. 8
Competenze delle Organizzazioni Sindacali e rapporti con la Confederazione.

Le Organizzazioni Sindacali hanno autonomia politica, organizzativa, amministrativa, nel rispetto dei principi di politica generale della Confsal e concorrono alla organizzazione della vita unitaria della Confederazione.
La Confsal mantiene rapporti solamente con le Organizzazioni Sindacali aderenti che sono titolari dei rapporti con i settori e gli iscritti ai quali garantiscono la puntuale informazione sull’azione politico-sindacale della Confederazione.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti devono versare alla Confederazione le quote annuali di adesione in rapporto al numero dei propri iscritti, documentando la consistenza dei medesimi e la loro articolazione territoriale.
A seguito dell’accettazione la nuova Organizzazione Sindacale aderente dovrà inserire la sigla CONFSAL nel proprio Statuto, nel logo, nell’organo di stampa, nei comunicati stampa, nelle sottoscrizioni dei contratti e in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.
Le norme statutarie delle Organizzazioni Sindacali non possono essere in contrasto con quelle della Confederazione.
Il Consiglio generale, su proposta della Segreteria generale, può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti che si rendono responsabili di violazioni dello Statuto confederale e dei principi e delle norme da questo ricavate.
In occasione dei Congressi e delle riunioni degli Organi deliberanti nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali aderenti deve essere invitata, rispettivamente la Segreteria Generale, la Segreteria regionale e la Segreteria provinciale della Confederazione che interviene con un suo rappresentante .

Art. 9
Nuove Federazioni.

La Confsal può promuovere l’istituzione di nuove Organizzazioni Sindacali nominando, in attesa che si proceda a elezione delle cariche statutarie, un Coordinatore nazionale.
La Confsal favorisce la crescita delle Organizzazioni Sindacali aderenti già esistenti anche promuovendo l’adesione e l’unificazione di altre Organizzazioni Sindacali omogenee.
L’adesione alla Confsal di altre Organizzazioni Sindacali avviene mediante domanda della Organizzazione Sindacale medesima sia che la stessa abbia estensione nazionale, solo regionale o solo provinciale.
Sulla richiesta di adesione delibera la Segreteria Generale che porterà la decisione assunta alla ratifica del Consiglio Generale.
Qualora la nuova Organizzazione Sindacale richiedente organizzi una categoria già rappresentata in Confsal, nel rispetto del principio dell’unicità di rappresentanza di una sola categoria nella Confederazione, la Segreteria Generale insedia un organismo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale interessata e presieduto dal Segretario Generale, con il compito di predisporre un patto federativo che consenta:

1) l’unificazione dell’Organizzazione Sindacale non rappresentativa in quella già rappresentativa;

2) nel caso in cui le due Organizzazioni Sindacali siano entrambe rappresentative, l’indizione di un Congresso di unificazione da celebrare, di norma, entro sei mesi.

Durante tale periodo la categoria sarà rappresentata da un organismo di coordinamento composto dalle Organizzazioni Sindacali in fase di unificazione e presieduto dalla Confederazione .

Art. 10
Recesso delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

L’eventuale recesso di una Organizzazione Sindacale deve essere deliberato da un Congresso ordinario o straordinario convocato dalla Organizzazione Sindacale stessa.
Al Congresso dovrà essere invitata la Segreteria Generale della Confederazione che ha diritto di intervento.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE .

Art. 11
Struttura nazionale.

La struttura nazionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso nazionale;

2. il Consiglio generale;

3. il Segretario generale;

4. la Segreteria generale; 5. il Collegio dei sindaci;

6. il Collegio dei probiviri;

7. la Conferenza generale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali .

Art. 12
Congresso nazionale.

Il Congresso nazionale è il massimo organo della Confsal che determina l’indirizzo generale della Confederazione.
Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali e per le Organizzazioni Sindacali aderenti.
Il Congresso nazionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari.
Il Congresso nazionale ha il compito di:

a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;

b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;

c) deliberare le linee strategiche e verificare l’operato della Confederazione;

d) fissare le direttive generali per l’ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;

e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale ;

f) ratificare la consistenza numerica del Consiglio generale, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;

g) eleggere il Consiglio generale ed i Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;

h) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche statutarie.

Dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, delibere che riguardino:

  • La eventuale fusione con altre Confederazioni autonome;
  • Lo scioglimento della Confederazione

Art. 13
Consiglio generale.

Il Consiglio generale è organo deliberante nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali ed è composto:

a) da 80 membri, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano la percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica della Confsal, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.
Per assicurare il contributo all’attività del Consiglio generale di quelle Organizzazioni Sindacali che non raggiungono il quorum stabilito dal regolamento congressuale, viene elevato il numero dei consiglieri previsti, di tante unità quante sono le Organizzazioni Sindacali aderenti che abbiano una consistenza numerica di almeno 500 iscritti;

b)  partecipano, altresì, ai lavori, con solo diritto di parola, i rappresentanti designati dalla Confsal in organismi nazionali, europei ed extraeuropei, nonché i Presidenti degli Enti e Società di emanazione confederale.
I pensionati iscritti alle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confsal esprimeranno complessivamente negli organi statutari della Confederazione la propria rappresentatività che, comunque, non può essere superiore al 30% dei seggi a disposizione previsti dallo Statuto e dai regolamenti applicativi.

Il Consiglio generale elegge:

  • Il Segretario generale e con successiva votazione:
  • La Segreteria generale fino ad un massimo di 20 membri.

Il Consiglio generale:

a) delibera le linee politico-sindacali della Confsal;

b) coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali in materia di politica generale e rivendicativa;

c) procede ai necessari ed eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di una struttura meglio definita della Confederazione;

d) approva il regolamento dello Statuto, amministrativo e congressuale predisposto dalla Segreteria generale;

e) delibera l’adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;

f) delibera sul bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria generale ed approva il bilancio consuntivo;

g) fissa l’entità della quota sindacale di adesione.

Il Consiglio generale è convocato di norma due volte l’anno, con un preavviso di almeno venti giorni.

Art. 14
Segretario generale.

Il Segretario generale:

a) ha la rappresentanza legale della Confederazione;

b) rappresenta la Confederazione ed ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee;

c) assume la responsabilità dell’informazione e della stampa;

d) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria generale, delle aree funzionali e degli uffici operativi di cui nomina i responsabili;

e) convoca e presiede il Consiglio generale, la Segreteria generale, le aree funzionali e gli uffici operativi;

f) cura i rapporti con le Segreterie regionali e provinciali della Confederazione;

g) convoca, d’intesa con la Segreteria generale, la Conferenza generale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali della Confederazione che ha un ruolo consultivo;

h) interviene, in caso di necessità, d’intesa con la Segreteria generale, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e le Organizzazioni Sindacali ed in quelle tra le Organizzazioni Sindacali. Al fine di tutelare l’immagine della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti

Art. 15
Segreteria generale.

La Segreteria generale è organo esecutivo centrale ed attua con collegiale responsabilità le decisioni assunte dal Congresso ed i deliberati del Consiglio generale.
Il Segretario generale nomina fra i membri di Segreteria uno o più vice Segretari generali, di cui uno con funzione vicaria, e il Segretario amministrativo.
La Segreteria generale designa e revoca i propri rappresentanti in organismi nazionali, europei ed extraeuropei, nonché negli Enti o Società di emanazione confederale.
La Segreteria generale delibera, qualora sia ritenuto necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d’urgenza.

Tali delibere sono portate a ratifica nella prima riunione del Consiglio generale.

Art. 16
Organizzazione centrale .

L’organizzazione centrale si struttura in aree funzionali ed uffici operativi definiti dalla Segreteria generale su proposta del Segretario Generale.

Art. 17
Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

  • Tre membri effettivi;
  • Due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto tra i membri effettivi il Presidente. Il Presidente del Collegio nazionale dei sindaci, d’intesa con il Segretario generale, convoca il Collegio almeno due volte l’anno.
Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario della Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio generale.

Art. 18
Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Esso è organo perfetto.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.
Sono di competenza del Collegio dei probiviri:

a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il Collegio regionale o provinciale dei probiviri;

b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali della Confederazione e che vengono meno ai propri doveri verso la stessa.

Il Collegio dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

a) la deplorazione con conseguente ammonizione;

b) la sospensione dalle cariche confederali fino a 12 mesi;

c) la decadenza dalle cariche confederali.

Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla rispettiva Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Art. 19
Bilancio nazionale e responsabilità amministrative.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria generale predispone e presenta al Consiglio generale il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Entro il 31 maggio la Segreteria generale predispone e presenta al Consiglio generale il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confsal, le strutture regionali e provinciali confederali, gli Enti e Società della Confsal o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni delle stesse, a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione confederale o centrale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 20
Struttura regionale.

La struttura regionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso regionale;
2. il Consiglio regionale;
3. il Segretario regionale;
4. la Segreteria regionale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri

Art. 21
Congresso regionale.

Il Congresso regionale è l’organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio regionale in coerenza con quella nazionale.
Il Congresso regionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari.
Il Congresso regionale ha il compito di:

a) esaminare e sviluppare l’azione della Confederazione in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio;

b) deliberare l’indirizzo di politica confederale per l’area regionale, formulandone le risoluzioni organiche;

c) fissare le direttive generali per l’utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo;

d) eleggere il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri.

Art. 22
Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale è composto:

a) dai Segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confsal;
b) da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica della Confsal a livello regionale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.

Il Consiglio regionale elegge:

  • Il Segretario regionale;
  • La Segreteria regionale.

Il Consiglio regionale:

  • Coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali, in attuazione delle delibere degli organi nazionali;
  • Attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale;
  • Definisce le azioni di politica sindacale con l’Ente Regione, designa e revoca i rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a livello regionale;
  • Delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla segreteria regionale.

Il Consiglio rergionale è convocato di norma due volte l’anno

Art. 23
Segretario regionale.

Il Segretario regionale:

a) ha la rappresentanza legale della Confederazione nella regione;

b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi della Segreteria regionale;
c) convoca e presiede il Consiglio regionale e la Segreteria, fissandone l’o.d.g.;
d) convoca, d’intesa con la Segreteria, la conferenza organizzativa dei Segretari provinciali che ha un ruolo consultivo.

Art. 24
Segreteria regionale.

La Segreteria regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale.
La Segreteria regionale è costituita da quattro a sei membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella regione e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.
Essa è presieduta dal Segretario regionale.
Il Segretario regionale designa uno dei membri della Segreteria, Vice Segretario con funzioni vicarie e il Segretario amministrativo .

Art. 25
Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

  • Tre membri effettivi;
  • Due supplenti.

Esso svolge, nell’ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei sindaci .

Art. 26
Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da:

  • Tre membri effettivi;
  • Due supplenti.

Esso svolge, nell’ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 27
Struttura provinciale.

La struttura provinciale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso provinciale;
2. il Consiglio provinciale;
3. il Segretario provinciale;
4. la Segreteria provinciale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri

Art. 28
Congresso provinciale.

Il Congresso provinciale è l’organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione in coerenza con quella nazionale e regionale.
Il Congresso provinciale è costituito dai delegati eletti dalle singole Organizzazioni Sindacali, nel numero previsto dalle norme regolamentari.
Ha il compito di:

a) esaminare e sviluppare l’azione della Confederazione in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico del territorio;
b) eleggere il Consiglio provinciale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri .

Art. 29
Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale è composto:

a) dai Segretari provinciali delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confsal;
b) da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica della Confsal a livello provinciale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.

Il Consiglio provinciale elegge:

  • Il Segretario provinciale;
  • La Segreteria provinciale.

Il Consiglio provinciale:

  • Coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali aderenti in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali;
  • Attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Confederazione;
  • Attende alle contrattazioni decentrate;
  • Designa e revoca i propri rappresentanti negli organismi istituzionali a livello provinciale;
  • Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuali predisposti dalla Segreteria provinciale.

Art. 30
Segretario provinciale.

Il Segretario provinciale:

a) ha la rappresentanza legale della Confederazione in provincia;
b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale, avvalendosi della Segreteria provinciale;
c) convoca e presiede il Consiglio provinciale e la Segreteria fissandone l’o.d.g.

Art. 31
Segreteria provinciale.

La Segreteria provinciale è organo esecutivo nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso provinciale e dal Consiglio provinciale.
La Segreteria provinciale è costituita da quattro a sei membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella provincia e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.
Essa è presieduta dal Segretario provinciale.
Il Segretario provinciale designa uno dei membri della Segreteria, Vice-Segretario con funzioni vicarie ed il Segretario amministrativo .

Art. 32
Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

  • Tre membri effettivi;
  • Due supplenti.

Il Collegio dei sindaci svolge, nell’ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei sindaci.

Art. 33
Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da:

  • Tre membri effettivi;
  • Due supplenti.

Esso svolge nell’ambito della propria competenza compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri

Art. 34
Norma finale.

Fra un Congresso e l’altro il Consiglio generale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria generale, i membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri per garantire la completa composizione degli organi. Il Congresso generale è deputato alle modifiche statutarie.
Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il Consiglio generale può procedere a modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica.
Le delibere con le quali il Consiglio generale procede ai sensi del comma precedente a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.
L’applicazione dell’art. 4 dello statuto, commi 4, 5 e 6 ha efficacia a partire dalla celebrazione del VII Congresso nazionale.