Regolamento

Art.1

Regolamentazione articolo 1- secondo comma, coordinato con l’art. 16 – quarto comma -lett. d) La Confsal è organizzata in federazioni e in sindacati nel caso in cui questi associno tutti i lavoratori della categoria:

A – Lavoro pubblico

Agenzie Fiscali

Enti Pubblici Non Economici

Istituzioni Alta Formazione

Istituzioni Enti Ricerca

Ministeri

Presidenza Consiglio Ministri

Regioni – Autonomie Locali

Sanità

Scuola

Sicurezza

Università

B – Lavoro privato

Agenzie Controllo

Liberi Imprenditori

Agrari

Agricoltura

Bancari – Banca D’Italia

Bancari

Cooperative

Disabili

Liberi Professionisti

Industria, Commercio, Artigianato

Inquilini

Lavoratori Temporanei

Piccoli Imprenditori

Lavoratori Stranieri

Servizi

Spettacolo Rai TV

Poste

Metalmeccanici

Trasporti

Terzo Settore e Cooperazione

Pesca

C – Pensionati

Pensionati Pubblici e Privati

Art. 2

Regolamentazione articolo 4 I membri nazionali, regionali, provinciali degli organi confederali che senza giustificato motivo risultano assenti per 3 riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dai rispettivi organi.

Perdono la carica confederale i membri che all’interno della propria federazione risultano decaduti.

La sfiducia di cui al comma 2 è votata con la maggioranza qualificata dei 2/3.Art. 3

Regolamentazione articolo 5Il direttivo nazionale, regionale, provinciale, con all’ordine del giorno la richiesta di Congresso straordinario, è convocato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa richiesta.

La convocazione del Congresso straordinario avviene entro 60 giorni dalla delibera del direttivo.Art. 4

Regolamentazione articolo 6 – secondo comma

Nell’istituto della cooptazione, alle Federazioni che non maturano la presenza di un proprio rappresentante a pieno titolo nel Direttivo nazionale, sono riservati complessivamente due seggi.

Art. 5

Regolamentazione articolo 10

Ciascuna federazione nelle finalità e nei principi ispiratori di autonomia e di democrazia della Confederazione, deve manifestare pieno rispetto degli articoli 2 e 3 dello statuto confederale in ogni suo atto.
Le federazioni sono obbligate a garantire il funzionamento delle strutture regionali e provinciali della Confsal con adeguati finanziamenti deliberati dagli organi competenti. Ciò al fine di consentire la realizzazione delle attività programmate e deliberate a livello regionale e provinciale.

Art. 6
Regolamentazione articolo 16-quarto comma – lettera h)

Il Direttivo nazionale stabilisce i finanziamenti integrativi per le strutture territoriali, tenuto conto del loro piano annuale di attività programmato e valutato dall’ufficio di presidenza.
La Segreteria generale verifica la realizzazione, lo svolgimento ed i risultati raggiunti.
Il piano annuale delle attività programmate dalle strutture provinciali deve essere inserito e coordinato nel piano regionale.

Art. 7
Regolamentazione articolo 18 – primo comma

Nei riguardi delle federazioni che si rendano responsabili della violazione dello Statuto confederale, la Segreteria generale successivamente ad un primo avvertimento può adottare i seguenti provvedimenti:

  • La censura ;
  • La sospensione da tre a nove mesi della tutela sindacale confederale ;
  • Lo scioglimento del rapporto associativo con la Confederazione.

Ciascuna federazione contro i provvedimenti adottati può ricorrere al Direttivo nazionale che, appositamente convocato entro 30 giorni dalla Segreteria generale, delibera in via definitiva.

Art. 8
Regolamentazione articoli 16,18,19, 20,21,26,28,29,30,34,36,37,38

Il Direttivo nazionale, il Direttivo regionale, il Direttivo provinciale vengono convocati, in via ordinaria, rispettivamente dal Segretario generale, dal Segretario regionale, dal Segretario provinciale almeno due volte l’ anno con un preavviso di non meno di 15 giorni .
La Segreteria generale, la Segreteria regionale, la Segreteria provinciale sono convocati, in via ordinaria, rispettivamente dal Segretario generale, dal Segretario regionale, dal Segretario provinciale almeno ogni due mesi con un preavviso di 10 giorni; in via straordinaria con un preavviso di tre giorni.
Il Collegio dei sindaci è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, con cadenze riferite ai due semestri.
Il Collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo presidente con un preavviso di almeno 15 giorni, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Direttivo nazionale appositamente convocato.
L’ ordine del giorno dei lavori di ciascun organo è fissato dal titolare della convocazione che è tenuto a comunicarlo ai componenti dell’ organo.
Le riunioni di tutti gli organi, a livello nazionale, regionale e provinciale, sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti, con esclusione del Collegio nazionale dei probiviri in quanto organo perfetto. Le delibere di tutti gli organi sono valide se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti .
Le delibere relative a modifiche statutarie sono valide se assunte dalla maggioranza qualificata dei voti rappresentati in Congresso.
Dovranno essere assunte esclusivamente in Congresso e con la maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati, le delibere relative alla fusione della Confsal con altre confederazioni ed allo scioglimento della Confederazione.