Archivio annuale Aprile 13, 2016

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Isee 2016: scopri le nuove direttive

Con la riforma dell’ISEE cambiano anche le fasce ISEE di riferimento per il 2016, per l’accesso alle agevolazioni e prestazioni assistenziali: eccole.

Con la riforma dell’ISEE sono cambiate anche le fasce di riferimento per usufruire di agevolazioni e prestazioni assistenziali. Per potervi accedere è necessario calcolare il proprio reddito ISEE richiedendo la DSU (Dichiarazione Sostituiva Unica) attestante il reddito familiare e la relativa fascia ISEE 2016 di appartenenza. La fascia ISEE 2016 di appartenenza può essere calcolata rivolgendosi ai CAF convenzionati o direttamente all’INPS fornendo informazioni circa il proprio reddito, di qualsiasi natura esso sia, e lo stato patrimoniale della propria famiglia.

Riforma ISEE

Il nuovo ISEE, lo ricordiamo, presenta tra le principali novità l’inclusione di molti redditi finora esclusi dal calcolo, quali i redditi esenti, quelli figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari, gli assegni di mantenimento per separazione o divorzio o per figli, pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità per una quota del 20% fino ad un massimo di mille euro. Riportiamo di seguito le fasce di reddito ISEE per il 2016.

I fascia ISEE

Rientrano nella prima fascia ISEE 2016 i seguenti scaglioni di reddito:

  • 1 componente: equivale al parametro 1,00 ISE = 10.632,94 euro – ISEE= 10.632,94 euro;
  • 2 componente: equivale al parametro 1,57 ISE = 16.693,71 euro – ISEE= 10.632,94 euro;
  • 3 componente: equivale al parametro 2,04 ISE = 21.691,19 euro – ISEE= 10.632,94 euro;
  • 4 componente: equivale al parametro 2,46 ISE = 26.157,02 euro – ISEE= 10.632,94 euro;
  • 5 componente: equivale al parametro 2,85 ISE = 30.303,87 euro – ISEE= 10.632,94 euro.

II fascia ISEE

Rientrano nella seconda fascia ISEE 2016 i seguenti scaglioni di reddito:

  • 1 componente: equivale al parametro 1,00 ISE = 21.265,87 euro – ISEE= 21.265,87 euro;
  • 2 componente: equivale al parametro 1,57 ISE = 33.387,42 euro – ISEE= 21.265,87 euro;
  • 3 componente: equivale al parametro 2,04 ISE = 43.382,38 euro – ISEE= 21.265,87 euro;
  • 4 componente: equivale al parametro 2,46 ISE = 52.314,05 euro – ISEE= 21.265,87 euro;
  • 5 componente: equivale al parametro 2,85 ISE = 60.607,74 euro – ISEE= 21.265,87 euro

Maggiorazioni

Si applicano inoltre le maggiorazioni per ulteriori componenti, presenza figli minorenni o nuclei con un solo genitore o che entrambi i genitori svolgano attività d’impresa:

  • 0,35 per ogni ulteriore componente, per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con Lode;
  • 0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore;
  • 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o con invalidità superiore al 66%;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, per quelli in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU.
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Come si compila il modulo semplificato 730?

Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, introdotto in Italia nel 1993 in sostituzione del modello 740 semplificato, allo scopo di provvedere immediatamente al rimborso delle imposte a credito. Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • Redditi di lavoro dipendente;
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
  • Altri redditi;
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Modello 730/2016 precompilato

Dallo scorso anno il Governo ha previsto di inviare ai contribuenti un modello parzialmenteprecompilato con i dati già noti al Fiscp, dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla, trasmettendola per via telematica dal sito del’Agenzia delle Entrate (con codice personale o PIN INPS) oppure CAF e intermediari.
In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.
Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

  • Abitazione principale;
  • Lavoro dipendente o pensione;
  • Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).

Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:

  • imposta sostitutiva
  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:

  • Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

  • 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
  • 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
  • 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)
  • 28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare

Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, se non si opta per l’invio web del modello digitale, allora il Modello 730 cartaceo può essere consegnato a due soggetti distinti:

  • Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.
  • Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldoa debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.